(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 50 del 12 dicembre 2007)

                            IL PRESIDENTE

   Visto  l'art.  11  della  legge  regionale  29 ottobre 2004, n. 26
recante  le  «Norme  regionali  sulla  sanatoria  degli abusi edilizi
prevista  dall'art.  32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e
successive    modifiche,    nonche'    sul    regime   autorizzatorio
dell'attivita' edilizia»;
   Rilevato  che  con il citato articolo e' istituito il fondo per la
repressione   degli   abusi   edilizi   e   per  la  riqualificazione
urbanistica,    nel    quale    confluiscono   le   somme   derivanti
dall'incremento  della  misura dell'oblazione di cui all'art. 7 della
medesima legge regionale;
   Vista,  in  particolare,  la  parte  finale del citato art. 11 che
dispone  che  le  risorse del fondo vengano devolute ai Comuni che ne
fanno   richiesta   per   far   fronte  alle  spese  occorrenti  alla
riqualificazione  urbanistica  e alla demolizione degli abusi edilizi
realizzati nel territorio di rispettiva competenza;
   Visto  il  comma  2  dell'art.  12 della citata legge regionale n.
26/2004  che  istituisce,  per  le finalita' di cui all'art. 11 della
medesima legge regionale, il capitolo 2070 dal quale verranno attinte
le  risorse  necessarie per la realizzazione delle iniziative oggetto
del regolamento;
   Visto l'art. 30, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo  unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e
di  diritto  di accesso), che stabilisce che i criteri e le modalita'
ai quali l'Amministrazione    regionale   deve   attenersi   per   la
concessione  di  incentivi  sono,  in  ogni  caso, predeterminati con
regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge;
   Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla Direzione
centrale    pianificazione   territoriale,   energia,   mobilita'   e
infrastrutture di trasporto;
   Atteso  che  il  citato  regolamento e' stato sottoposto all'esame
delle  Direzioni  centrali  cointeressate,  cosi' come disposto dalla
circolare n. 4 di data 3 maggio 2001 della Segreteria generale;
   Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
   Su  conforme deliberazione della giunta regionale 9 novembre 2007,
n. 2743;
                              Decreta:
   1. E' approvato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la
concessione  degli  incentivi  ai  Comuni  per  far fronte alle spese
occorrenti alla riqualificazione urbanistica e alla demolizione degli
abusi  edilizi  realizzati  nel  territorio  di rispettiva competenza
previsti  dall'art.  11  della  legge  regionale  n.  26/2004  (Norme
regionali  sulla  sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'art. 32
del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche,
nonche'  sul  regime  autorizzatorio  dell'attivita'  edilizia)», nel
testo  allegato  al  presente  provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservano e farlo
osservare come regolamento della Regione.
   3.  Il  presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY